Dossier corrispettivi

Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 17 del DL 119/2018 all’art. 2 del DLgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi erano previsti in via obbligatoria soltanto per alcune tipologie di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici1, cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per moto-ri) L’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (nella versione vigente fino al 23.10.2018) prevedeva invece un regime opzionale di memorizzazione e trasmissione dei dati, di durata quinquennale, che con-sentiva di fruire di alcune semplificazioni (oltre all’esonero dalla registrazione dei corrispettivi e dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale). L’introduzione del nuovo regime obbligatorio comporta, dunque, il superamento del regime opzio-nale. Tuttavia, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per l’intero periodo d’imposta 2019.

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