Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L’art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Tali strumenti verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale; esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, per la prima volta nei modelli REDDITI 2019) e sostituiscono gli studi di settore e i parametri contabili.

L’applicazione degli ISA per ogni singolo contribuente presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso; viene compilata mediante uno specifico software. Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che saranno resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2019
circolare 31-05-2019.pdf [178.46 KB]
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