Novità in materia di rottamazione dei ruoli

L’art. 3 del DL 119/2018 ha previsto una rottamazione dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017. Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e la domanda andava presentata entro il 30.4.2019. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) nella L. 28.6.2019 n. 58, è stato prorogato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli. Di seguito si riepilogano i tratti essenziali della rottamazione dei ruoli, precisando che essi non sono stati mutati dal predetto intervento normativo, e tenendo presente che: è possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti; le domande già presentate, ma successivamente al precedente termine del 30.4.2019, sono valide e sono soggette alla disciplina del DL 34/2019 convertito (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 31.7.2019); non sembra possibile, con la domanda da presentare entro il 31.7.2019, modificare la scelta circa il pagamento in unica soluzione esercitata nella domanda presentata entro il 30.4.2019, né revocare la domanda presentata entro il 30.4.2019.

Novità in materia di rottamazione dei ruoli
Circolare 01-07-2019.pdf [195.56 KB]
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