Contratti atipici di mantenimento

I contratti di mantenimento, affini alle rendite vitalizie di cui agli articoli 1872 e seguenti del C.C.,comportano l’assunzione di una serie di prestazioni in capo al cessionario (es.: assistenza in caso di infermità) quale corrispettivo della cessione del bene immobile. In particolare, se ricorrono i predetti requisiti di natura soggettiva (cessionario persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo) e oggettiva (cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze), la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, può essere determinata, previa specifica opzione, sulla base del “valore catastale” dell'immobile (individuato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del TUR). Si tratta della cosiddetta regola del “prezzo-valore”. Per espressa previsione normativa, le parti sono, comunque, tenute ad indicare nell’atto il corrispettivo pattuito.

Contratto atipico di mantenimento
Circolare 20-10-2017.pdf [466.33 KB]
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