Obbligo informativo aiuti di stato

L’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 impone a imprese, enti non profit, associazioni sportive dilettantistiche ed altri soggetti che abbiano incassato sovvenzioni, contributi, vantaggi o aiuti economici da Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di rendere pubbliche tali erogazioni entro il 30 giugno 2025 . L’adempimento riguarda tutti i soggetti che, nel corso del 2024, abbiano ricevuto complessivamente importi pari o superiori a 10.000 euro da amministrazioni pubbliche o enti equiparati. SE TALE SOGLIA NON E’ SUPERATA ALLORA NON C’E’ NULLA DA FARE.
Modalità di pubblicazione: Società (srl / coop) che redigono bilancio UE ordinario/abbreviato: indicazione puntuale in Nota Integrativa. Micro-imprese, società di persone e altri enti privi di Nota Integrativa: esposizione, in forma liberamente scaricabile, sul proprio sito web aziendale (o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria). Enti del Terzo Settore (ETS) e Onlus: pubblicazione sul sito istituzionale o, se tenuti, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il prospetto deve riportare, per ciascun beneficio: denominazione dell’ente erogante, importo incassato, data di percezione, causale o titolo dell’erogazione.
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