Ecobonus 2019 - Cessione della detrazione

È possibile cedere la detrazione d’imposta spettante: nel caso in cui siano stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica; nel caso in cui siano stati eseguiti interventi antisismici sulle parti comuni condominiali degli edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità, che danno diritto alla detra­zio­ne “maggiorata” del 75% o 85%; nel caso di acquisto di unità immobiliari comprese in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Per le spese sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2019, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

È possibile cedere anche la detrazione dell’80% o dell’85% spettante nel caso di inter­ven­ti sulle parti comuni condominiali che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, di cui al co. 2-quater.1 dell’art. 14 del DL 63/2013 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 109). La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata: dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizio­ni di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. “incapienti”);

ECOBONUS 2019 - CESSIONE DELLA DETRAZIONE
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