OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE
L'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. (oggi espressamente richiamato anche dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184) impone a imprese, enti non profit, associazioni sportive dilettantistiche ed altri soggetti che abbiano incassato sovvenzioni, contributi, vantaggi o aiuti economici da Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di rendere pubbliche tali erogazioni entro il 30 giugno 2026 . L’adempimento riguarda tutti i soggetti che, nel corso del 2025, abbiano ricevuto complessivamente importi pari o superiori a 10.000 euro da amministrazioni pubbliche o enti equiparati. SE TALE SOGLIA NON E’ SUPERATA ALLORA NON C’E’ NULLA DA FARE. Società che redigono il bilancio in forma ordinaria: indicazione nella nota integrativa. Soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e soggetti comunque non tenuti alla nota integrativa: pubblicazione entro il 30 giugno 2026 sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria. Associazioni, fondazioni, ETS e altri soggetti interessati: pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa applicabile al soggetto interessato. Il prospetto deve riportare, per ciascun beneficio: denominazione dell’ente erogante, importo incassato, data di percezione, causale o titolo dell’erogazione.

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