Pignoramento immobiliare

Qualora dopo 60 giorni dalla notifica di una cartella, il debitore non provveda al pagamento, non ottenga una rateizzazione o non  intervenga un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l’Agente della riscossione può intraprendere una serie di misure di natura esecutiva e cautelare: fermo amministrativo, iscrizione ipoteca e pignoramento immobiliare. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile; tuttavia la procedura di esecuzione forzata che si sostanzia della fase del pignoramento e della successiva vendita dell’immobile ha trovato un rafforzamento dei limiti di operatività per effetto del D.L. 69/2013, che ha ampliato le previsioni di tutela per il contribuente prevedendo:il divieto di pignoramento della prima e unica casa di abitazione in cui il debitore risiede anagraficamente, (con eccezione delle dimore di lusso A/8 e A/9); la possibilità di pignoramento sugli altri immobili solo per debiti superiori a 120 mila euro, dopo 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca.

Pignoramento immobiliare
Circolare 04-05-2017.pdf [352.52 KB]
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