Agevolazioni prima casa

Il beneficio dell’agevolazione prima casa è previsto solo qualora l’acquirente rispetti (congiuntamente) le seguenti condizioni: l’immobile deve essere di tipo residenziale e non di lusso (ossia non deve appartenere a categoria catastale A1, A8 o A9); l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Al riguardo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si può usufruire dell’agevolazione prima casa anche nel caso in cui detenga (su tutto il territorio nazionale) un altro immobile già acquisito con l’agevolazione, a patto che quest’ultimo sia alienato entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile” (Legge n. 208/2015); l’acquirente deve essere residente o lavorare nel comune dell’immobile, o provvedere a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto; l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato. Il Legislatore ha previsto che chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

 

Agevolazioni prima acasa
Circolare 26 04 2017.pdf [370.25 KB]
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