Assegno di mantenimento al coniuge

L’art. 5, comma 6, della Legge 898/70 come modificata dalla Legge 74/1987 recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, modificata dalla Legge 74/1987, prevede che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno  quando quest'ultimo  non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Assegno di mantenimento al coniuge
Circolare 19-07-2017.pdf [368.07 KB]
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