Contributo a fondo perduto
Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, “titolari di partita IVA” (salvo le specifiche esclusioni previste).
Si tratta, ad esempio, dei seguenti soggetti: imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; soggetti che producono reddito agrario (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa); società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni; stabili organizzazioni di soggetti non residenti; enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate (circ. 15/2020) ha chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche: i soggetti in regime forfetario; le imprese esercenti attività agricola o commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa; le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa; le società che abbiano soci lavoratori dipendenti.
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