Corrispettivi telematici

L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti, “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”; annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, DPR n. 633/72. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

L’obbligo in esame riguarda “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22”, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare: le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante; le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali; le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti; le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art.10; le attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

CORRISPETTIVI TELEMATICI
Circolare corrispettivi telematici.pdf [695.74 KB]
Download

Commenti