Definizione degli atti del procedimento di accertamento
Gli avvisi di accertamento o in rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, possono essere definiti ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 119/2018, con stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori (per accessori si intendono, ad esempio, le spese di notifica). Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo.
Per essere ammessi alla definizione si deve trattare di atti notificati entro il 24.10.2018, data di entrata in vigore del DL 119/2018, non impugnati e impugnabili alla stessa data.
Tanto premesso: l’atto non è definibile se, entro il 24.10.2018, è stato presentato ricorso (in tal caso, si può beneficiare della definizione delle liti pendenti ex art. 6 del DL 119/2018, ottenendo gli stessi benefici se il processo pende in primo grado e non c’è ancora stata la sentenza); l’atto non è definibile se, al 24.10.2018, erano già spirati i termini per il ricorso (bisogna però considerare l’effetto sospensivo di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione, ex art. 6 del DLgs. 218/97, che può cumularsi con la sospensione feriale dei termini).
04-12-2018 Definizione degli atti del procedimento di accertamento.pdf [258.26 KB]
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