Dichiarazione degli agenti e rappresentanti per la ritenuta ridotta

Gli agenti di commercio, i rappresentanti, i mediatori ecc. (che non operano in regime di vantaggio o forfettario), quando emettono fattura applicano una ritenuta d’acconto pari al 23% calcolato sul 50% della provvigione percepita (art. 25-bis DPR 600/1973). Tale ritenuta è operata dalla casa mandante/committente e versata da quest’ultima entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura stessa. L’agente, il rappresentante, il mediatore, ecc., recupera la ritenuta in sede dichiarazione dei redditi. Se l’agente, il rappresentante, il mediatore, ecc., dichiara al proprio committente, preponente o mandante che nell’esercizio della propria attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni. Tuttavia, a tal fine occorre rendere apposita dichiarazione al committente stesso, la quale deve contenere: i propri dati identificativi; l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi.  Tale dichiarazione, datata e sottoscritta: “garantisce sia il percipiente delle provvigioni sia l'erogatore delle medesime circa la sussistenza … dei requisiti che consentono l'applicazione della minore ritenuta sull'ammontare delle provvigioni ...”.

Dichiarazione degli agenti e rappresentanti per la ritenuta ridotta
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