Disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche
L’art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 4.8.2017 n. 124 prevede che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”. L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove gli importi ricevuti siano inferiori a 10.000,00 euro nel periodo considerato. La formulazione della suddetta norma ha fatto emergere significativi dubbi interpretativi a causa della sua scarsa chiarezza e dell’inadeguato coordinamento con la normativa vigente, creando non poche apprensioni sia alle società interessate che ai loro consulenti. Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta una sanzione restitutoria.
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