Ecobonus 2018
Per effetto della Manovra correttiva e della relativa Legge di conversione (Legge 96/2016) i contribuenti rientranti nella c.d. no tax area in luogo della detrazione per interventi di efficientamento energetico su parti condominiali, 65%, 70% e 75%, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, compresi Istituti di credito e intermediari finanziari con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. Le modalità di attuazione delle disposizioni appena citate sono definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata della Legge di conversione della Manovra correttiva (D.L. 50/2017). Il provvedimento in commento è stato dunque adottato in data 28 agosto. Prima dell’intervento della Manovra correttiva la Legge di Bilancio (Legge n°232/2016) prevedeva che il credito d’imposta, derivante dall’effettuazione di lavoro di efficientamento energetico su parti condominiali che danno diritto alle maggiori detrazioni (70% e 75%), poteva essere ceduto anche per coloro che non rientrano nella no-tax area , in favore:dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed Enti. Era però esclusa la cessione del credito in favore di Istituti di credito e intermediari finanziari; esclusione dunque che viene meno per i soggetti rientranti nella no tax area per effetto della Manovra correttiva come modificata dalla Legge di conversione 96/2017. In sostanza per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento, a decorrere al 1° gennaio 2017, per i soggetti beneficiari diversi da quelli che si trovano nella no tax area (comma 2-quater del D.L. 63/2013) rimane ferma l’esclusione della cessione ad Istituti di credito e ad intermediari finanziari (abolita invece dalla manovra correttiva per gli incapienti anche per la detrazione base del 65%). In ogni caso la detrazione base del 65% è solo cedibile per la no-tax area.
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