Ecobonus 70% e 75%. L’invio della documentazione all’Enea

La Legge di Bilancio 2017, in materia di interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni condominiali, prevede una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del: 70%, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; 75% se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  I soggetti beneficiari della detrazione fiscale possono optare, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.Entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (e quindi non da quando sono effettuati i pagamenti), esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017: e per gli interventi 70% e 75 % http://finanziaria2017-condomini.enea.it/), l’Amministratore del condominio, o il Tecnico abilitato, appositamente registrati al portale, è tenuto ad inviare:scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “Decreto edifici”, D.M. 19 febbraio 2007 opportunamente modificato e integrato; scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).

Ecobonus 70% e 75 %
Circolare 23-10-2017.pdf [316.99 KB]
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