Fatturazione elettronica

La circ. 14/2019 dedica ampio spazio alla analisi delle conseguenze pratiche dell’introduzione dei nuovi termini per l’emissione delle fatture “immediate”. L’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conver-sione del DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”) dall’effettuazione dell’operazione. La norma novellata prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, debba essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Ipotizzando, ad esempio, che il 28 2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura
potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 1 2 giorni (ad es. l’8 .1 0. 2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28 2019).

Fatturazione elettronica
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