FATTURE A CAVALLO D’ANNO: REGOLE PER LA DETRAZIONE IVA
La regola della detrazione iva delle fatture a cavallo d’anno prevede la seguente casistica: se la fattura è datata dicembre 2020 e si riceve a dicembre 2020 la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2020 in scadenza il 30/04/2021; se la fattura è datata dicembre 2020 e si riceve a gennaio 2021 la detrazione può essere esercitata nella liquidazione iva del mese di gennaio 2021 o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2021 in scadenza il 30/04/2022. Se la fattura è datata dicembre 2020, SI RICEVE A DICEMBRE 2020 e SI REGISTRA DOPO IL 30 APRILE 2021, tale operazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa, pena l’indetraibilità dell’iva.
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