Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta
La Manovra Correttiva 2017 ha apportato rilevanti modifiche in materia di Iva: art. 19 Dpr 633/72: la detrazione opera non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
in cui è sorto il diritto alla detrazione (in luogo di quella relativa al 2° anno successivo); art. 25 Dpr 633/72: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la
detrazione (come in precedenza) “e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Una delle questioni affrontate è quella del disallineamento tra il termine per la registrazione delle fatture passive e il termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione.
Sul punto, l’Agenzia ha seguito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, che valorizzano, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, anche quello formale (ma necessario) del possesso della fattura d’acquisto. Pertanto, è stato chiarito che: il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati entrambi i presupposti. Come noto, le modifiche apportate dal Dl 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”) ai termini: per l’esercizio della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive obbligano a verificare attentamente i termini entro i quali procedere alla registrazione delle fatture di fine anno, onde evitare: la perdita dell’imposta a credito e la violazione (sanzionabile) dei termini di registrazione.
CIRCOLARE 18-01-2018 NUOVI TERMINI REGISTRAZIONE.pdf [91.73 KB]
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