La Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2017

Affinché si possa perfezionare la compensazione è necessario a monte che il credito sia certo, liquido ed esigibile; lo stesso relativo a contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturato nei confronti della pubblica amministrazione e certificato; la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato; è necessaria la presenza di carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. Ai fini della compensazione il creditore, destinatario della cartella, deve acquisire, presentando l’apposita richiesta, la certificazione del credito dall’Ente debitore attestante l’ammontare, la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai D.M. 22.5.2012 e 25.6.2012. L’istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata, utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it. Come stabilito dall’art. 1, comma 2, D.M. 24.9.2014, per le modalità di compensazione è necessario fare riferimento a quanto disposto dai Decreti 25.6.2012 e 19.10.2012. 

La Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2017
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