LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

La modifica dell’art. 14, del TU Salute e Sicurezza sul lavoro, dispone l'obbligo, da parte dei committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. La comunicazione, da effettuare preventivamente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa richiesta, dovrà essere inviata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Il legislatore ha stabilito che l’informativa segua le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). In altre parole la comunicazione avverrà seguendo le modalità, già in essere per comunicare preventivamente l’avvio di una prestazione di lavoro “a chiamata”: - On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it: il servizio informatico permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda; la comunicazione potrà essere effettuata anche dal proprio Consulente del lavoro o soggetto abilitato ai sensi della Legge n.12/1979; posta elettronica, anche non PEC. In questo caso dovrà essere allegato un modello con i dati richiesti; Sms; App per smartphone o tablet (Android e Apple) ; Fax all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici. La mancata o ritardata comunicazione, circa l’avvio dell’attività lavorativa autonomo occasionale, comporterà l’applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
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