Modello EAS - Comunicazione variazione dati associazione

Per effetto di quanto previsto con il DL n. 185/2008, gli enti non commerciali, per poter fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi, devono: - essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria; - trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, utilizzando l’apposito “MODELLO EAS”. Il termine per la PRIMA PRESENTAZIONE per gli enti di nuova costituzione è entro 60 giorni dalla costituzione stessa. Esiste comunque poi l’obbligo di effettuare degli INVII SUCCESSIVI: - entro il 31.3 dell’anno successivo (1° aprile per il 2019) a quello in cui si è verificata la variazione, con modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni; - entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti;

MODELLO EAS
Circolare 15-03-2019 EAS.pdf [226.30 KB]
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