Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.R.L. e COOPERATIVE
La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata di recente modificata dall’art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 che ha variato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore come di seguito: obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti:
TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE: 4 milioni di euro; RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: 4 milioni di euro; DIPENENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L’ESERCIZIO: 20 unità. Cessa l’obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno di tali limiti. La precedente normativa prevedeva il superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis c.c.: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Rispetto alla precedente normativa sono stati pertanto abbassati i limiti e previsto l’obbligo di nomina nel caso di superamento di un solo parametro, in luogo del superamento di due parametri previsto in precedenza. Con l’introduzione di tali disposizioni pertanto società che, in precedenza non erano tenute, dovranno obbligatoriamente nominare un organo di controllo o revisore legale.
Circolare 09-10-2019 NOMINA OBBLIGATORIA ORGANO CONTROLLO.pdf [291.08 KB]
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