Novità in materia di definizioni delle pendenze tributarie
Con gli artt. 1, 2, 6 e 8 del DL 23.10.2018 n. 119, sono state introdotte diverse definizioni delle pendenze tributarie, che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d’imposta, ma solo di sanzioni e interessi. Gli importi, di norma, vanno pagati mediante modello F24, esclusa, però, la compensazione con crediti disponibili. Non sono previste coperture penali, quindi, se la violazione commessa dal contribuente oggetto di sanatoria integra anche un reato, non si può escludere che questo venga perseguito. Tuttavia, se il pagamento delle intere somme dovute per effetto della definizione (imposte, sanzioni e interessi) avviene entro l’apertura del dibattimento penale di primo grado, il giudice penale potrà applicare la consueta attenuante consistente nella diminuzione della pena sino alla metà.
05-12-2018 definizioni delle pendenze tributarie.pdf [198.57 KB]
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