Regime di cassa: gestione rimanenze

Una delle principali criticità realtive al regime di cassa, soprattutto in riferimento al primo anno di applicazione, è relativa alla gestione delle rimanenze di magazzino. Infatti la possibilità di assumere nei costi le rimanenze iniziali, ma non quelle finali, determinerà in molti casi una perdita d’esercizio per l’anno 2017, che in base alle attuali regole fiscali per le imprese semplificate non è riportabile.

 Infatti, secondo l’articolo 1, comma 18, della c.d. “Legge di Bilancio 2017”, è previsto che: “...dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”. Nel termine “rimanenze finali”, dovevano intendersi ricomprese: le rimanenze di merci/lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, le rimanenze di titoli. A partire dall’esercizio 2017 verrà invece a mancare la rilevazione di questo componente positivo con il rischio di far apparire delle perdite di esercizio in molti bilanci. Infatti le rimanenze di merci e lavori in corso su ordinazione venivano iscritte come componenti positivi di reddito al termine dell’esercizio.

REGIME DI CASSA - RIMANENZE MAGAZZINO
Circolare 22-01-2018 Regime di cassa e gestione rimanenze magazzino.pdf [302.73 KB]
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