Regime forfetario

Dal 2019, l’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è pos­si­bi­le per i soggetti che hanno percepito, nell’anno precedente, ricavi e compensi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, di arte o professione non superiori a 65.000,00 euro. I ricavi o i compensi relativi all’anno precedente sono calcolati applicando lo stesso criterio (com­pe­ten­za/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Ad esempio, se nel 2018 era applicato il regime di contabilità semplificata per cassa, l’impresa deve considerare i soli ricavi incassati in tale anno. Il limite di 65.000,00 euro va verificato, all’1.1.2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. Si consideri un professionista in regime forfetario, nel 2018, che ha percepito compensi per 40.000,00 euro (per tale annualità, il limite previsto era di 30.000,00 euro). In questa ipotesi, è possibile continuare ad applicare il regime agevolato nell’anno successivo (2019), benché per il 2018 sia stato superato per 10.000,00 euro il limite di compensi previsto. Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo (nell’esempio di cui sopra, dal 2020), indipendentemente dalla misura dello sforamento.

Regime forfetario
Circolare 20-05-2019.pdf [202.31 KB]
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