Tassi di interesse (Fisco – Contribuente)

In data 4 aprile 2017 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 66826), che ha fissato, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare, nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Fino al 14 maggio, il tasso di interesse è, invece, fissato al 4,15% (Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 aprile 2016). A tal proposito si ricorda che:l’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che, “decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. L’articolo 13 D. Lgs. n. 159/2015, prevede poi che il predetto tasso di interesse sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

 

Tassi di interesse
Circolare 19-04-2017.pdf [292.58 KB]
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