Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici

Nel 2017 era stata prevista l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, di vendita di prodotti alcolici, consentendo ai suddetti esercenti di non essere più censiti dalle do-gane. Con la legge 58/2019, è stato ripristinato l’originario obbligo al fine di monitorare soggetti economici operanti in un settore d’imposta ad elevata tassazione. A seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici l’Agenzia delle dogane ha previsto che: gli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l’attività presentando la comunicazione preventiva al SUAP in detto lasso temporale dovranno presentare la denuncia di attivazione di esercizio di vendita all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in materia di accisa entro il 31 dicembre 2019.

OBBLIGO DENUNCIA RIVENDITA ALCOLICI
Circolare 28-09-2019 OBBLIGO DENUNCIA RIVENDITA ALCOLICI.pdf [188.16 KB]
Download

Commenti